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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016

Permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari al coniuge straniero di cittadino italiano - Rinnovo - Valutazione in concreto della pericolosità sociale - Necessità.

In tema di immigrazione, la valutazione della "pericolosità sociale" del coniuge straniero di cittadino italiano ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nell'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, potendo essere desunta anche dalla commissione di reati che ledono o mettono in pericolo l'integrità fisica. La valutazione deve, peraltro, essere svolta in concreto, attraverso un esame della condotta complessiva del richiedente, considerata la tipologia e l'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nella citata disposizione, peraltro del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, regolante le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale, del titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l'unità familiare.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19337 del 29/09/2016