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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16625 del 08/08/2016

Decreto di espulsione - Udienza di convalida ex art. 13, comma 5 - Bis, della l. n. 286 del 1998 - Diritto del destinatario del provvedimento ad essere tempestivamente informato - Sussistenza - Fondamento.

Lo straniero ha il diritto di essere tempestivamente informato dell'udienza di convalida del decreto di espulsione, ex art. 13, comma 5-bis, della l. n. 286 del 1998, così da potervi partecipare per difendersi, nominando eventualmente un difensore di fiducia. Ne consegue che tale informazione, comprensiva della comunicazione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento su cui verterà la discussione, deve necessariamente precedere l'udienza e non può essere data nel corso di essa, perché altrimenti verrebbe compromessa qualsiasi concreta possibilità di difesa, mediante produzione di documenti o altri elementi a discarico ove in possesso dell'interessato, così come verrebbe frustrata la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16625 del 08/08/2016