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Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8268 del 27/04/2016

Immigrazione - Decreto di convalida del trattenimento - Termine di emissione - Individuazione - Ora di emissione - Indicazione - Necessità - Modalità - Mancanza - Nullità del decreto - Sussistenza - Fondamento.

L'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero intervenga, a pena di inefficacia, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, sicchè, essendo il termine fissato in ore, è indispensabile, al fine della verifica della sua osservanza, l'indicazione, nel verbale della corrispondente udienza, se ivi reso, del giorno e dell'ora della sua emissione, ovvero dell'ora del suo deposito in cancelleria se emesso con distinto provvedimento, altrimenti determinandosene la nullità insanabile per mancanza di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8268 del 27/04/2016