Ordine e sicurezza pubblica - polizia di sicurezza - limitazioni di polizia - stranieri - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015

Trattenimento dello straniero non suscettibile di allontamento coattivo contestualmente all'espulsione - Condizioni e tempi - Potere discrezionale dell'autorità amministrativa o giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Specificità dei motivi addotti nel provvedimento di convalida della proroga del trattenimento - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015

Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, non avendo il giudice di pace identificato alcuna situazione transitoria specifica ostativa della preparazione del rimpatrio o dell'effettuazione dell'allontanamento, né l'esistenza di un effettivo rischio di fuga dello straniero, né la necessità di acquisire documenti e mezzi di trasporto necessari al rimpatrio).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015