Riserve dell'appaltatore – Cass. n. 27451/2022

Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilità dei lavori - riserve - Appalto pubblico - Riserve dell'appaltatore - Nozione - Tempestiva iscrizione - Formalità - Contestazione da parte della P.A. - Onere della prova.

 

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27451 del 20/09/2022 (Rv. 665691 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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