Riscossione dei crediti degli enti previdenziali – Cass. n. 34982/2021

Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Appalto di opere o di servizi - Successione di leggi diversamente regolanti la materia - Riscossione dei crediti degli enti previdenziali - Applicabilità del regime di solidarietà vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa - Fattispecie.

 

In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva applicato la disciplina della responsabilità del committente estesa ai debiti del subappaltatore, secondo la formulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, derivante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 911, della l. n. 296 del 2006, a contributi relativi ad un arco temporale compreso tra gennaio 2007 e novembre 2007).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34982 del 17/11/2021 (Rv. 662876 - 01)

 

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