Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Cass. n. 12882/2020

Danni a terzi cagionati da vizio progettuale - Responsabilità dell'appaltatore - Concorso del committente - Presupposti - Fattispecie.

Appalto (contratto di) - responsabilita' - dell'appaltatore In genere.

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilità dell'ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l'anomalo deflusso delle acque).

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 12882 del 26/06/2020 (Rv. 658296 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_1660, Cod_Civ_art_1667, Cod_Civ_art_2055

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