Collaudo - Termini per il compimento del collaudo - Possibilità per l'appaltatore di agire per il pagamento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019

Opere pubbliche (appalto di) - collaudo - Termini per il compimento del collaudo - Possibilità per l'appaltatore di agire per il pagamento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019

Decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento normativo - Art. 5 della l. n. 741 del 1981 - Portata.

In tema di appalti pubblici, l'art. 5 della l. n. 741 del 1981, che è norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2477 del 29/01/2019