Progettazione dell'opera

Opere pubbliche (appalto di) - contenuto - in genere - progettazione dell'opera - obbligo del committente di fornire il progetto esecutivo - sussistenza - trasferibilità all'appaltatore - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018

>>> In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998 applicabile "ratione temporis") l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto adeguato il progetto originario, reputando che la successiva consegna di tavole contenenti i disegni strutturali degli elaborati, dovesse considerarsi una "mera chiarificazione di elementi già insiti nel progetto originale", senza necessità di predisposizione di una variante e che, del pari, la realizzazione della palificazione delle fondazioni aveva inciso in maniera del tutto modesta, così da non rendere necessaria a sua volta alcuna variante essenziale).

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018