Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - termini di esecuzione - di ultimazione - sospensione dei lavori - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 28160 del 24/11/2017

Presupposti e condizioni – Esigenze pubbliche non previste né prevedibili – Necessità – Negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione - Irrilevanza.

In tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, devono consistere in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza della stessa P.A.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 28160 del 24/11/2017