Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - pagamento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 18/05/2016

Opere provvisionali - Onere a carico dell'appaltatore - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, le spese relative alle cd. opere provvisionali, funzionali all'esecuzione dei lavori, sono disciplinate dall'art. 16 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (ed ora art. 5 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145), che le pone a carico dell'appaltatore, includendole fra quelle che devono determinare la formazione del prezzo dell'appalto, in quanto l'organizzazione dei mezzi di cui all'art. 1655 c.c. postula l'impianto di un cantiere sul luogo di esecuzione dell'opera, per l'intera durata dei lavori, gravante esclusivamente sull'appaltatore medesimo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 18/05/2016