opere pubbliche (appalto di) - collaudo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007

Certificato di collaudo - Natura - Atto di parte - Efficacia probatoria - Esclusione - Dovere del giudice di prendere posizione sulle ragioni di una parte fondate sul certificato di collaudo - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007

In tema di appalto di opere pubbliche, il certificato di collaudo previsto dall'art. 104 r.d. 25 maggio 1895 n. 350 rappresenta null'altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l'appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della sua responsabilità per vizi e difformità dell'opera, a meno che le parti non concordino di accettare "a priori" le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro. Tuttavia il giudice di merito deve prendere posizione sulle ragioni di una parte fondate sul certificato di collaudo, trattandosi comunque di elemento offerto in valutazione allo scopo di offrire la dimostrazione del fondamento della propria pretesa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 11/12/2007