opere pubbliche (appalto di) - esecuzione dell'opera - addizioni e variazioni – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006

Lavori aggiuntivi disposti con ordine diretto dal direttore dei lavori - Obbligo di pagamento dell'amministrazione - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006

Il pagamento di opere non previste nel contratto di appalto si giustifica solo quando l'Amministrazione abbia disposto addizioni o variazioni nei limiti di legge, ovvero quando le addizioni o variazioni introdotte unilateralmente dall'appaltatore e non preventivamente autorizzate siano indispensabili all'esecuzione dell'opera e siano state riconosciute meritevoli di collaudazione e sempre che l'importo totale dell'opera, compresi i lavori extracontrattuali, rientri nei limiti delle spese approvate, secondo quanto prescritto dall'art. 103 del r.d. n. 350 del 1895. Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l'eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell'Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R 16 luglio 1962 n 1063.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/05/2006