Diritto alla provvigione - Cass. 11776/2019

Conoscenza dell'attività di intermediazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere della prova.

Nel rapporto di mediazione, il diritto alla provvigione insorge soltanto quando le parti siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal mediatore, grazie alla cui attività hanno concluso l'affare, nonché di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione, soggiacendo ai conseguenti oneri; ne consegue che la prova di tale conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11776 del 06/05/2019 (Rv. 653807 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1754 – Mediatore

Cod. Civ. art. 1755 – Provvigione

Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova