Mediazione finalizzata alla conciliazione

Mediazione finalizzata alla conciliazione - Dlgs 28/2010 - Conciliazione: gli Ordini forensi chiedono che il ministero della giustizia approvi in fretta i decreti attuativi (Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense)

Mediazione finalizzata alla conciliazione Dlgs 28/2010 - Conciliazione: gli Ordini forensi chiedono che il ministero della giustizia approvi in fretta i decreti attuativi (Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense)


09/04/2010 - Si è tenuta oggi a Roma, presso il Cnf, una affollata riunione dei referenti degli Ordini locali per la conciliazione dove sono emerse le difficoltà operative in questa fase transitoria

Roma. Fare in fretta con i decreti ministeriali sui requisiti degli organismi di conciliatori e dei conciliatori e sulle indennità, cioè i decreti che attueranno in concreto la riforma che ha introdotto nel sistema giustizia la mediazione (legge 69/2009 e decreto legislativo n. 28/2010).
L’esigenza di avere un quadro normativo completo per poter cogliere al meglio le opportunità e superare le difficoltà interpretative e pratiche che le norme hanno posto è emersa oggi nel corso di una affollata riunione con i referenti degli Ordini locali per la conciliazione, organizzata dal Consiglio nazionale forense proprio con l’obiettivo di verificare nel tempo e sul campo lo stato dell’arte. La pressione dei e nei fori locali è forte, soprattutto perché sul mercato sono già operative strutture private, legittimate dalla riforma societaria. Mentre appena una decina di Ordini possono vantare un organismo di conciliazione già avviato. In più c’è la formazione da organizzare e in assenza dei decreti ministeriali che fissino i requisiti dei conciliatori è tutto più difficile.

L’indicazione emersa oggi da parte del Cnf è quella di aspettare i decreti attuativi e di muoversi in un quadro aggiornato. Ma proprio per questo la richiesta al ministero della giustizia è di fare il più in fretta possibile. Con la riforma governativa, gli Ordini sono chiamati a istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, che saranno riconosciuti di diritto dal ministero. Una opportunità certo, ma anche una sfida visto che, per chi non è già sul mercato sulla base delle vecchie regole, il rischio è quello di una partenza in salita che potrebbe trasformarsi anche in una iniziativa inutile e piuttosto costosa (stime prudenziali parlano di 9 milioni di euro per il sistema ordinistico).

Le iniziative del Cnf. “Con la commissione Cnf per lo studio della mediazione abbiamo avviato un confronto con il ministero della giustizia nella convinzione che gli organismi di conciliazione presso gli Ordini forensi abbiano delle caratteristiche peculiari: saranno formati da soggetti con una formazione specifica giuridica teorico-pratica e potranno garantire una maggiore imparzialità. Siamo dell’avviso anche che le parti avranno interesse a essere accompagnate da un legale di fiducia. Insisterò presso il ministero perché gli Ordini siano automaticamente iscritti anche come enti formatori. E sono dell’avviso che i conciliatori presso gli Ordini non potranno essere che avvocati che si siano formati presso l’Ordine stesso o altri Ordini forensi”, ha spiegato il presidente Cnf Guido Alpa. I dubbi sulla implosione del sistema sono tutti sul tappeto, anche perché andrà valutata la sostenibilità economica e pratica del sistema. “Siamo tutti preoccupati perché non ci sono dati che ci diano un ordine di grandezza. Certo è però che il sistema si dovrà autofinanziare e quindi è importante che il ministero fissi delle tariffe che siano sufficienti a coprirne i costi”, ha evidenziato Alpa.

Fabio Florio, ordinatore della commissione Cnf, ha invitato a evitare la corsa alla formazione in mancanza dei decreti attuativi perché l’obiettivo deve essere quello della qualità. La commissione comunque ha già predisposto un programma di incontri sul territorio nei prossimi tempi.
I costi. Nel corso della riunione sono state avanzate alcune stime: supposto che almeno (e sono stime prudenziali) il 5% degli avvocati iscritti agli albi vogliano diventare conciliatori e calcolando una cifra di 500 euro a testa per singolo corso, il costo per l’avvocatura sarà di 5milioni e mezzo di euro. Dal canto loro gli Ordini dovranno organizzare almeno 370 corsi e, stimati almeno due dipendenti impegnati negli organismi di conciliazione dovranno sborsare oltre 9milioni di euro. Senza neanche rientrare dell’Iva corrisposta ai conciliatori.

Polizza assicurativa.Altra questione emersa oggi è stata quella della polizza assicurativa: la legge la prevede come obbligatoria ma le compagnie di assicurazioni finora contattate dagli Ordini spesso non possono fornire proposte sulla base del volume di affari (che a tutt’oggi non si riesce a stimare). Il Cnf sta valutando due strade alternative: o chiedere al ministero l’esonero per gli Ordini, come già previsto per le Camere di Commercio; oppure stipulare una convenzione con una compagnia di assicurazione.

Questioni operative. Quanto alle prime indicazioni operative in tema di formazione, Ana Uzqueda ha suggerito quali devono essere le competenze da acquisire in un corso di formazione per conciliatori: conoscenza delle dinamiche del conflitto, comunicazione efficace, tecniche di negoziazione cooperativa, tecniche di comunicazione, tecniche e procedura di mediazione dei conflitti. Quanto alla qualità dell’ente di formazione, gli elementi che militano a suo favore sono la presenza di un responsabile scientifico, requisiti di professionalità dei docenti, un sistema di valutazione e il sistema di selezione dei mediatori. Paola Ventura, che proviene da una esperienza sul campo a Milano, ha spiegato come istituire un ente di conciliazione sia come emanazione diretta dell’Ordine o tramite una fondazione costituita ad hoc. “Una fondazione avrebbe più libertà anche nella fissazione delle tariffe ma potrebbe avere più difficoltà nell’assegnazione dei locali da parte del Tribunale”. Angelo Santi, componente della commissione Cnf, ha annunciato che la commissione sta predisponendo un modello di regolamento per il funzionamento degli organismi di conciliazione.

Dubbi interpretativi. Rimangono sullo sfondo le difficoltà interpretative delle norme, messe in luce da Domenico Dalfino che ha suggerito di non enfatizzare le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di informazione da parte dell’avvocato: l’assistito potrebbe agire per la ripetizione di quanto già corrisposto all’avvocato. Sul piano disciplinare sarebbe applicabile l’articolo 40 del codice deontologico. Dubbi poi sorgono, quando la mediazione è prevista come condizione di improcedibilità, nel caso di domande riconvenzionali o alla chiamata in causa o al’intervento volontario di terzi. Paolo Luiso ha sottolineato come la mediazione costituisce uno strumento pregiudiziale rispetto agli altri, in particolar modo rispetto agli strumenti aggiudicativi, perché consente di dare rilievo al mondo degli interessi e delle necessità, che sono irrilevanti nel mondo del diritto e che per questo motivo non possono essere presi in considerazione dal giudice o dall’arbitro.

Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media