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Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari – Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017

Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento economico - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004 - Interpretazione - Conservazione del trattamento più favorevole - Portata.

L'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 2 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 63 del 2004, si interpreta nel senso che, a favore dei collaboratori esperti linguistici, già assunti quali lettori di madre lingua straniera ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, è attribuito, ancorché non dipendenti da una delle Università espressamente contemplate dal d.l. n. 2 del 2004, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, con decorrenza dalla data di prima assunzione sino a quella di instaurazione del nuovo rapporto, in forza dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv., con modif., dalla l. n. 236 del 1995, sicché, a tutela dei diritti maturati, hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'eventuale maggior importo percepito in qualità di lettori.

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017