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Istruzione e scuole - personale insegnante - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20812 del 14/10/2016

Controllo dell'orario di lavoro - Specifica fonte normativa legale o contrattuale - Necessità - Settore scolastico - Obbligo per il personale amministrativo e tecnico - Sussistenza - Obbligo per il personale docente - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo per i dipendenti pubblici di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro, mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione, deve discendere da specifica fonte normativa o contrattuale, sicché nel settore scolastico l'adempimento di formalità per la rilevazione delle presenze riguarda solo il personale amministrativo e tecnico per i quali l'orario di lavoro è stabilito e predeterminato, e non anche il personale docente, i cui obblighi non si esauriscono nell'attività di insegnamento ma comprendono anche tutte le attività propedeutiche e funzionali alla prestazione, che non necessariamente devono essere svolte all'interno dell'istituto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20812 del 14/10/2016