Skip to main content

istruzione e scuole - diritto all'istruzione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014

Sostegno scolastico al portatore di handicap - "Piano educativo individualizzato" - Definizione - Conseguenze - Successiva riduzione autoritativa delle ore di supporto - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Repressione - Giurisdizione ordinaria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014

In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il "piano educativo individualizzato", definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014