Pronuncia all'udienza in cui è discussa anche l'istanza – Cass. n. 28630/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Pronuncia all'udienza in cui è discussa anche l'istanza ex art. 283 c.p.c. - Legittimità - Fondamento.

 

Dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio e sentito le parti, il giudice d'appello può pronunciare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. all'udienza di discussione nel cui ambito si sia discusso pure dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, perché la richiesta ex art. 283 c.p.c. dà corso a un sub-procedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28630 del 03/10/2022 (Rv. 666260 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_350, Cod_Proc_Civ_art_351

 

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