Autorizzazione al curatore all'esercizio di azioni civili – Cass. n. 33878/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - Autorizzazione al curatore all'esercizio di azioni civili - Reclamo - Decreto ex art. 26 legge fall. - Natura ordinatoria - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

 

Il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del rigetto della richiesta di autorizzazione del curatore a promuovere un giudizio civile, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura ordinatoria ed esaurisce i suoi effetti all'interno della procedura fallimentare, in correlazione alla natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi di direzione, sorveglianza ed autorizzazione previsti dall'art. 25, comma 1, l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33878 del 17/11/2022 (Rv. 666239 - 01)

 

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