Deposito di copia analogica munita dell'attestazione di conformità – Cass. n. 27943/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - del ricorso - Ricorso notificato a mezzo p.e.c. e depositato telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020 - Deposito di copia analogica munita dell'attestazione di conformità di cui all'art. 9, commi 1 -bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Nel caso in cui il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c., venga depositato telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, non è necessario il deposito di copia analogica dello stesso e della relata di notifica telematica, munita dell’attestazione di conformità di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, trattandosi di adempimenti necessari per il solo caso in cui il difensore non si avvalga della facoltà di deposito telematico degli atti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27943 del 23/09/2022 (Rv. 665976 - 01)

 

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