Concordato preventivo con "cessio bonorum" – Cass. n. 26982/2022

Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - Concordato preventivo con "cessio bonorum" - Appello della società per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme - Liquidatore giudiziale - Legittimazione ad intervenire in giudizio quale litisconsorte necessario o rappresentante degli aventi causa - Esclusione - Fondamento.

 

Nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26982 del 14/09/2022 (Rv. 665946 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344

 

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Cassazione

26982

2022