Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello – Cass. n. 20834/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Ricorso per cassazione - Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello - Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.

 

In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20834 del 30/06/2022 (Rv. 665171 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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