Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio – Cass. n. 9844/2022

Impugnazioni civili - appello - domande - non riproposte (decadenza) - Appello - Eccezioni non accolte e necessità di loro espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Ambito applicativo - Estensione a eccezioni rilevabili d'ufficio - Esclusione - Fondamento - Limiti - Pronuncia espressa o implicita di rigetto delle stesse - Necessità di appello incidentale - Sussistenza - Ragioni.

 

Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022 (Rv. 664325 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346

 

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9844

2022