Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello – Cass. n. 2129/2022

Impugnazioni civili - appello - fascicoli di parte e d'ufficio - Fascicolo di parte trasmesso con il fascicolo d'ufficio al giudice d'appello - Mancata costituzione in appello della parte - Documenti allegati al fascicolo di parte - Divieto per il giudice d'appello di tenerne conto.

 

Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa; ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2129 del 25/01/2022 (Rv. 663947 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_165, Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_071

 

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