Omessa integrità del contraddittorio in primo grado – Cass. n. 38024/2021

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado - Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Omessa integrità del contraddittorio in primo grado - Rilievo in appello e rimessione della causa al primo giudice - Ammissibilità - Limite del giudicato interno sul merito - Fattispecie in tema di impugnazione della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alle spese.

 

Il difetto di integrità del contraddittorio nel primo grado del giudizio, in riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale, può essere rilevato d'ufficio dal giudice d'appello, ad eccezione del caso di giudicato interno, formatosi su una statuizione di merito resa tra le parti dalla sentenza appellata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che - investito dell'appello della parte totalmente vittoriosa sul solo capo relativo alla liquidazione delle spese e in assenza di impugnazione incidentale - aveva rilevato un difetto di litisconsorzio sostanziale in primo grado e rimesso la controversia al giudice di pace).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38024 del 02/12/2021 (Rv. 663351 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_354

 

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