Conversione in ricorso incidentale – Cass. n. 27680/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto - Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Rispetto del termine di quaranta giorni - Necessità - Decorrenza.

 

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi. Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27680 del 12/10/2021 (Rv. 662574 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371

 

Corte

Cassazione

27680

2021