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Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità – Cass. n. 24048/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità - Specificazione, nel ricorso, delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto nella misura necessaria - Onere del ricorrente - Sussistenza - Fondamento.

 

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 (Rv. 662388 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366

Corte

Cassazione

24048

2021