Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato – Cass. n.20840/2021

Impugnazioni civili - appello - Notificazione - nullità - Notifica dell'atto di appello presso il procuratore revocato dopo l'avvenuta sostituzione dello stesso - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

 

La notifica dell'atto di appello effettuata presso l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento” (o del "riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20840 del 21/07/2021 (Rv. 661983 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_157

 

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