Dichiarazione di nullità dei giudizi di merito – Cass. n. 18890/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Giudizi di merito - Omessa partecipazione di tutti i litisconsorti - Ricorso per cassazione - Inammissibilità o manifesta infondatezza - Dichiarazione di nullità dei giudizi di merito - Esclusione - Ragioni.

 

Nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o "prima facie" infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18890 del 03/07/2021 (Rv. 661760 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102

 

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