Impugnazione della compensazione delle spese- Cass. n. 14391/2021

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Impugnazione della compensazione delle spese - Decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c. - Potere di liquidazione delle spese dell'intero giudizio - Sussistenza - Fondamento.

Qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 14199 del 24/05/2021 (Rv. 661300 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092., Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_385