Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Cass. n. 12566/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Ricorso per cassazione - Decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Termine breve per il ricorso - Comunicazione della decisione da parte della segreteria della Commissione - Configurabilità - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni emanate dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano brevetti e Marchi, la notificazione della pronuncia impugnata, a cura della segreteria della Commissione e nei confronti delle parti interessate, ex art. 136, comma 16, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo vigente "ratione temporis"), equivale soltanto all'avviso di cancelleria del deposito della sentenza di cui all'art. 133 c.p.c., non integrando invece la notifica ad istanza di parte, necessaria ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ex art. 285 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12566 del 12/05/2021 (Rv. 661319 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_133, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326