Integrale rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite del secondo grado – Cass. n. 2830/2021

Impugnazioni civili - appello - Integrale rigetto dell’appello con condanna alle spese di lite del secondo grado - Omesso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado - Esclusione - Reiezione implicita del detto motivo di gravame - Configurabilità.

Nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. "minuspetizione"), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021 (Rv. 660521 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092 , Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_352