Mancato deposito con l'atto di appello del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata - Cass. n. 24461/2020

Impugnazioni civili - appello - improcedibilita' - per mancato deposito del fascicolo dell'appellante - Mancato deposito con l'atto di appello del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.

Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020 (Rv. 659757 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_347

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24461

2020