Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Cass. n. 24456/2020

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fattispecie - impugnazioni civili - appello – incidentale.

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_346

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