Rinvio d'ufficio dell'adunanza camerale di legittimità – Cass. n. 18960/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - memorie di parte - Adunanza camerale di legittimità - Rinvio d'ufficio ex disciplina emergenza Covid-19 - Memorie illustrative - Termini ex art. 380 bis. 1 c.p.c. - Applicabilità - Deposito telematico - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di rinvio d'ufficio dell'adunanza camerale di legittimità, in applicazione della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, viene fissata una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c. e le parti possono depositare memorie telematicamente, ai sensi dell'art. 83, comma 11 bis, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nel rispetto dei termini di legge, pur se non si siano avvalse di detta facoltà rispetto all'udienza poi rinviata d'ufficio, in armonia con l'esigenza di illustrare le difese già svolte in prossimità dell'adunanza fissata per la decisione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18960 del 11/09/2020 (Rv. 658909 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2

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