Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Condizioni - Denunzia di contraddizione tra valutazioni dei giudici di primo e di secondo grado - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Contraddittorietà tra affermazioni contenute nella sentenza e contenuto di altre prove e documenti - Rilevanza - Esclusione.
Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020 (Rv. 658536 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360_1