Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Accoglimento del ricorso per cassazione proposto limitatamente alle spese processuali - Liquidazione delle spese dei giudizi di legittimità e di rinvio - Soccombenza - Determinazione – Criteri - spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione.
In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio - ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio - deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall'esito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18108 del 31/08/2020 (Rv. 658518 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_394