Reformatio in peius - rimessione della causa al giudice di primo grado - Cass. n. 13860/2020

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Nullità della notifica dell'atto di riassunzione in primo grado - Rinvio della causa al primo giudice – Necessità - procedimento civile - interruzione del processo – riassunzione.

La nullità della notifica dell'atto di riassunzione del processo di primo grado che sia stato interrotto, per la quale occorre disporre la rinnovazione della notificazione stessa, comporta, se il destinatario non si è costituito, la nullità del relativo giudizio, con la conseguenza che il giudice di appello o, in mancanza, quello di legittimità devono rimettere le parti dinanzi al primo giudice, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13860 del 06/07/2020 (Rv. 658303 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_1, Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_383

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