Impugnazioni civili - appello - eccezioni – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 01)

Eccezioni in senso lato - Definizione - Distinzione dalle mere difese - Applicabilità dell'art. 345, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Presupposti.

Procedimento civile - eccezione.

Nel processo civile, le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 (Rv. 657810 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345