Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01)

Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime posteriore alla novella di cui alla l. n. 40 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Formulazione dei motivi - Limiti.

Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 40 del 2006, ove si deducano "errores in iudicando", non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d'impugnazione in tal caso devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5991 del 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_349, Cod_Proc_Civ_art_360_1