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Impugnazioni - Appello - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado

Atto di citazione nullo per mancato rispetto del termine a comparire - Proposizione dell'appello da parte del convenuto contumace in primo grado - Sanatoria della citazione - Sussistenza - Limiti - Nullità della sentenza - Declaratoria - Rimessione in primo grado - Esclusione - La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 6 del d.l. n. 646 del 1994, convertito nella legge n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria  promossa dal giudice di primo grado ex art. 164, comma 2, cod. proc. civ., è sanata - quanto all'ammissibilità della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai  sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e  necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9306 del 08/06/2012

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La domanda - avanzata da Angelo Va.. (cui sono succeduti i suoi eredi, intervenuti nel processo) e dalla Edilmar Sas nei confronti di Giovanni Pe.. - di risarcimento dei danni conseguenti al deflusso delle acque nella proprietà degli attori per effetto di opere edilizie realizzate nella proprietà confinante del Pe.., veniva accolta dal Tribunale di Acqui Terme, nella contumacia del convenuto, in esito all'assunzione di prove testimoniali e all'espletamento di consulenza tecnica. La Corte di appello di Torino, adita dal Pe.. e, in via incidentale, dagli eredi Va.. e dalla Edilmar, rigettava la eccezione di nullità dell'atto di citazione in primo grado, dedotta per il mancato rispetto della sospensione dei termini, prevista dalla legge relativa agli eventi alluvionali che avevano colpito il Comune di Acqui Terme nel mese di novembre del 1994. Nel merito, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, riduceva la misura del risarcimento (sentenza dell'11 ottobre 2005).
2. Avverso la suddetta sentenza Pe.. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, esplicati da memoria. Gli eredi di Angelo Va.. e la Edilmar sas, ritualmente intimati, non svolgono difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, art. 6, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, art. 1, comma 1 e del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, art. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, art. 1, comma 1, che ha novellato il suddetto art. 6. Tale violazione è messa in relazione con il motivo di appello - riprodotto nel ricorso - con il quale: - si deduceva la nullità della citazione per l'assegnazione di termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, con tutte le conseguenze di legge in ordine alfa rinnovazione degli atti di primo grado; si chiedeva articolazione di prova contraria sui capitoli di prova avversari; si articolava prova per testi. In particolare, il ricorrente, rilevato che l'atto di citazione è stato notificato il 14 gennaio 1995 per l'udienza del 24 febbraio 1995, sottolinea l'applicabilità del primo decreto legge, contenente la previsione, per tutti i soggetti residenti o aventi sede operativa nei Comuni interessati, della sospensione dei termini processuali dal 4 novembre del 1994 al 28 febbraio del 1995, e non del secondo decreto legge, che circoscrive, ai soli soggetti che hanno subito rilevanti danni certificati, la sospensione dei termini processuali (dalla stessa data al 31 dicembre 1995).
1.1. Il motivo merita accoglimento.
La Corte di merito, nel rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sul presupposto che la delimitazione degli aventi diritto alla sospensione dei termini processuali ai soli soggetti che avevano subito gravi danni era stata effettuata dal legislatore in sede di conversione de) primo decreto legge e quindi, con decorrenza dal 21 gennaio 2005, data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 22 del 1995, ha ritenuto che, essendo in quella data cessato il regime di sospensione per tutti, previsto dall'art. 6 del primo decreto legge, e non essendo stati allegati i gravi danni richiesti per l'operatività della sospensione, dalla stessa data ricominciavano a decorrere i termini, nella specie risultando così rispettato quello di 30 giorni (per l'udienza del 25 febbraio 1995) previsto dall'art. 163 bis cod. proc. civ., nella formulazione temporalmente applicabile, precedente alla L. n. 353 del 1990. 1.1.1. Il presupposto da cui parte la Corte di merito è palesemente errato.
La legge di conversione del primo decreto legge non ha modificato sul punto l'art. 6 dello stesso decreto. La modifica all'art. 6 del primo decreto legge, concernente la delimitazione degli aventi diritto alla sospensione dei termini processuali ai soli soggetti che avevano subito gravi danni, è stata, infatti, posta in essere solo con il secondo decreto legge dell'ottobre 1995.
Conseguentemente, essendo vigente all'epoca della notifica dell'atto di citazione e della data fissata per la prima udienza (gennaio- febbraio 1995) l'originaria previsione dell'art. 6 e la generale sospensione dei termini processuali, l'atto di citazione è nullo per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge (art. 164 cod. proc. civ.).
1.2. Il convenuto, rimasto contumace in primo grado, ha interposto appello, così sanando la nullità della citazione ed escludendo l'inammissibilità della domanda. Tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. Il giudice d'appello deve, pertanto, dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado. Tuttavia, la dichiarazione di queste nullità non può comportare ia rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo. Quindi, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 cod. proc. civ., gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario. In conformità a Sez. Un. 19 aprile 2010, n. 9217 (relativa ad altra i ipotesi di nullità della citazione) il motivo è accolto in applicazione del seguente principio di diritto:
"La citazione in giudizio nulla, per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., (nella specie per il mancato rispetto della sospensione dei termini processuali, prevista dal D.L. n. 646 del 1994, art. 6, convertito nella L. n. 22 del 1995), in mancanza di costituzione del convenuto, e di sanatoria promossa dal giudice di primo grado ex art. 164 cod. proc. civ., comma 2, è sanata - quanto all'ammissibilità della domanda - dalla interposizione dell'appello da parte del convenuto restato contumace in primo grado; ma tale sanatoria non esclude l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Conseguentemente, il giudice di appello deve dichiararla, ma, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.". 5. In accoglimento del primo motivo ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, deciderà nel merito, previa eventuale rinnovazione degli atti nulli, e liquiderà le spese del presente processo. 2. Gli altri motivi di ricorso, concernenti il merito della controversia, sono assorbiti dall'accoglimento del primo. P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, previa riconvocazione del Collegio, il 4 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

 
 

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