Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - nullità della notifica del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)

Deposito di atti - del ricorso  - Ordine di integrazione del contraddittorio - Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità - Applicabilità anche nel caso in cui la Corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso - Conseguenze in caso di mancato rinnovo - Inammissibilità del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)

Nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019 (Rv. 653242 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_371_1