Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Intervento del singolo condomino - Mancata notificazione a quest'ultimo dell'atto di appello - Omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità - Costituzione volontaria del condomino pretermesso - Accettazione della decisione di secondo grado - Irrilevanza - Fondamento.

L'omessa notificazione dell'atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall'amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullità della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, trattandosi di una nullità determinata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8695 del 28/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_1131