“Dies a quo” per la riassunzione

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - “dies a quo” per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - successiva comunicazione del provvedimento - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018

>>> Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018