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Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 15/09/1970

Domanda in primo grado di annullamento di una transazione per errore di diritto consistente nella mancata considerazione di un rinunciante all'eredità che con la sua rinuncia sarebbero subentrati,jure repraesentationis, i figli

Deduzione in appello della tesi secondo cui, versandosi in ipotesi di rinuncia transattiva, non avrebbe potuto aver luogo la successione jure repraesentationis - domanda nuova - esclusione.*

Accolta dal giudice di primo grado la domanda di annullamento di una transazione per errore di diritto, identificato nella mancata considerazione, da parte del contraente che aveva rinunciato all'eredità nel quadro della divisata sistemazione transattiva dei rapporti erri, che la detta rinuncia avrebbe fatto subentrare nell' eredità, per diritto di rappresentazione, i figli del rinunciante, non configura una domanda nuova, come tale improponibile in appello, ne un'eccezione nuova, ma una mera argomentazione riguardante un presupposto essenziale per l'applicazione della norma (art 467 cod civ), invocata dall'attore e per l'accoglimento della sua domanda, la tesi secondo cui, versandosi in un'ipotesi di rinuncia transattiva o onerosa, che importava l'accettazione dell'eredità da parte del cosiddetto rinunciante, la successione jure repraesentationis non avrebbe potuto aver luogo.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 15/09/1970