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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017

Eccezione di prescrizione rigettata esplicitamente in primo grado – Mera riproposizione in appello – Insufficienza - Fattispecie.

In tema di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di specificità l'eccezione di prescrizione che la parte aveva riproposto in appello facendo riferimento alle domande ed eccezioni già avanzate in primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017