Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata – Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017

Variazione del domicilio eletto nel corso del giudizio - Conoscenza legale dell'evento - Necessità - Mutamento non avvenuto in corso di udienza con relativa verbalizzazione - Comunicazione in atto indirizzato alla controparte, anche se non diretto specificamente a far conoscere la variazione - Sufficienza - Fattispecie.

La variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata, ai fini delle successive notificazioni, pur se contenuta in un atto indirizzato alla controparte, sebbene non diretto specificamente a far conoscere a quest'ultima detta variazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la notificazione della sentenza di primo grado effettuata al domicilio in precedenza eletto dalla controparte giacché questa, pur avendo irregolarmente introdotto l'appello, contenente la variazione di domicilio, mediante il deposito di un atto avente la forma del ricorso, anziché con la notificazione di una citazione, aveva comunque notificato all'appellato, anteriormente alla notifica della sentenza di primo grado, il ricorso per la relativa inibitoria ex art. 351 c.p.c., così da renderlo edotto dell'avvenuta proposizione del gravame ed onerandolo del controllo del relativo contenuto).

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18202 del 24/07/2017