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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 15275 del 20/06/2017

Giudizio di ottemperanza - Oggetto - Sindacato su valutazioni della P.A. prospettate come innovative, giacché fondate su circostanze sopravvenute - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fattispecie in tema di provvedimenti del C.S.M.

Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisone adottata dal Consiglio di Stato, all’esito di giudizio di ottemperanza, con lo quale lo stesso si pronunci su rinnovate valutazioni della P.A. prospettate, al contempo, come elusive del giudicato ed innovative - giacché fondate su circostanze sopravvenute - rispetto a quelle già ritenute illegittime dal giudice amministrativo. (Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso con cui il C.S.M. aveva dedotto la sussistenza del vizio suddetto in relazione al rinnovato annullamento di una ulteriore deliberazione consiliare in ordine al conferimento di un incarico direttivo di un ufficio giudiziario, sempre in favore del candidato destinatario di un precedente provvedimento dichiarato illegittimo, dolendosi del fatto che il Consiglio di Stato - lungi da disporre la conversione del rito, da quello di ottemperanza in quello di cognizione - aveva ritenuto di poter apprezzare i sopravvenuti elementi di valutazione posti alla base della nuova deliberazione consiliare; la S.C. ha, infatti, ritenuto che la mancata conversione del rito potesse costituire, al più, un "error in procedendo", mentre l’eccesso di potere giurisdizionale risulta configurabile, in sede di giudizio amministrativo di ottemperanza, solo quando venga erroneamente ipotizzata la ricorrenza dei suoi presupposti nel difetto degli stessi).

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 15275 del 20/06/2017