Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15644 del 23/06/2017

Ordinanza dichiarativa di inammissibilità del gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Contestuale sostituzione del percorso argomentativo della decisione di primo grado - Natura del provvedimento - Contenuto sostanziale di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza.

In sede di appello, il provvedimento con il quale il giudice, pur dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., rilevi l’inesattezza della motivazione della decisione di primo grado e sostituisca ad essa una diversa argomentazione in punto di fatto o di diritto, sebbene avente la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito, sicché è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., senza che possa trovare applicazione il comma 3 dell’art. 348-ter c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15644 del 23/06/2017